Credito imposta sanificazione, DPI e ambienti di lavoro

Sono operativi i crediti d’imposta introdotti dal Decreto Rilancio per (i) il sostenimento di spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 125 D.L. 34/2020) nonchè (ii) l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020). L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, diffuso – con la pubblicazione del provvedimento direttoriale n. 259854 del 10 luglio 2020 – il modello e le istruzioni per usufruire dei due bonus in esame.

1. CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 125 D.L. 34/2020)

A. Ambito di applicazione

Il bonus è riconosciuto a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione per le spese già sostenute e da sostenere fino al 31 dicembre 2020 relativamente a (art. 125 comma 2 D.L. 34/2020):

a. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

B. Misura del credito di imposta

L’ammontare del credito d’imposta concedibile corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 sino ad un tetto massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario.

2. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 120 D.L. 34/2020)

A. Ambito di applicazione

Il bonus è riconosciuto a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con attività aperte al pubblico (tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema) per le spese già sostenute e da sostenere fino al 31 dicembre 2020 in relazione (i) agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19 (ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza), nonchè (ii) agli investimenti in attività innovative (ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti).

B. Misura del credito di imposta

L’ammontare del credito d’imposta concedibile corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 sino ad un tetto massimo di euro 80.000,00 per ciascun beneficiario.

3. COMUNICAZIONE PER ACCEDERE AI CREDITI DI IMPOSTA

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per accedere ai crediti di imposta sopra enunciati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate (i) l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e (ii) l’importo che prevedono di sostenere successivamente, sino al 31 dicembre 2020.

La comunicazione potrà essere effettuata esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto delle seguenti scadenze (diverse tra i due bonus):

  • dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020 per il bonus sanificazione e acquisto DPI di cui all’art. 125 D.L. 34/2020;
  • dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 per il bonus adeguamento ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. 34/2020;

Con una stessa comunicazione sarà possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti di imposta.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà, quindi, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili (pertanto l’ammontare dei crediti potrà essere ridotto proporzionalmente in caso di fondi non sufficienti).

Si rappresenta che lo Studio è disponibile a presentare le comunicazioni in qualità di intermediario.

Pertanto, i clienti che intendono incaricarlo allo scopo – ciò vale anche per coloro che gli hanno affidato la tenuta della contabilità – vorranno, cortesemente, far pervenire il modulo compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante, all’indirizzo telematici@studiomorandi.it.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per l’assistenza del caso, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione del bilancio o conto economico.

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