Entro (e non oltre) il 10 agosto 2024 è possibile presentare, tramite l’apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Dipartimento per lo sport (https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/), la domanda di accesso al credito di imposta del 50% riconosciuto dall’art. 81, comma 1, del D.L. 104/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020) a favore dei lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali che abbiano sostenuto – nel periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 marzo 2023 – spese in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a beneficio di società sportive professionistiche ed associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti nelle discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il bonus spetta a fronte di investimenti, effettuati per un importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (netto di Iva), rivolti a soggetti che, nel 2022, abbiano prodotto in Italia ricavi almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Non danno diritto al beneficio le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.
Si precisa che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta a valere sulle operazioni svolte nel periodo ammissibile a bonus (1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023):
- sono valide le sole spese sostenute (quindi pagate) tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 marzo 2023;
- il contratto di sponsorizzazione di riferimento delle fatture pagate oggetto di richiesta di bonus deve essere valido nel 2023.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo sport procederà alla ripartizione proporzionale del credito (la cui percentuale prevista per legge ammonta, come anticipato sopra, al 50% delle spese sostenute nel periodo di riferimento) tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Il credito d’imposta riconosciuto sarà poi utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione da parte del Dipartimento per lo sport dell’elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento (codice tributo “6954”), con obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento ed in quelle successive sino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per l’assistenza del caso, vorrete, cortesemente, contattare l’Avv. Marcello Fantuzzi (e-mail: m.fantuzzi@studiomorandi.it) entro il 24 luglio 2024 fornendogli, nell’eventualità in cui intendiate avvalervi del suo supporto per la gestione della pratica:
- copia del contratto concluso con il soggetto beneficiario avente per oggetto l’investimento/sponsorizzazione nell’anno 2023;
- copia delle fatture, pagate nel periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023, incluse nell’investimento;
- copia delle quietanze dei bonifici bancari mediante i quali sono state pagate le fatture incluse nell’investimento;
dati relativi all’ente sponsorizzato (denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia di sport olimpico praticato, attestato di iscrizione al CONI per l’anno 2023, certificato di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche valido per l’anno 2023, dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’investimento, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2022, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro).