CREDITO D’IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE – Domande dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

E’ operativo il credito di imposta introdotto dall’art. 32 D.L. 73/2021 a riguardo delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, diffuso – con la pubblicazione del provvedimento direttoriale Prot. n. 191910/2021 del 15 luglio 2021 – il modello e le istruzioni per poter fruire del bonus in esame.

Le condizioni e modalità di accesso al beneficio ricalcano, in buona sostanza, quelle già previste per il credito d’imposta introdotto dall’art. 125 D.L. 34/2020, riferito alle spese per sanificazione ed acquisto DPI sostenute nel 2020 (di cui alla precedente Newsletter n. 62/2020 del 15 luglio 2020); ragion per cui trovano applicazione, anche per la fattispecie di cui trattasi, le indicazioni diramate dall’Agenzia delle Entrate con propria circolare n. 20/E del 10 luglio 2020.

Ciò posto, si reputa opportuno riportare, di seguito, una sintesi dei principali aspetti del bonus, avuto particolare riguardo (i) all’ambito (soggettivo ed oggettivo) di applicazione della misura (ii) nonchè ai termini e modalità di accesso alla medesima.

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1) AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il bonus è riconosciuto a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 relativamente a:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative ed istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c, quali termometritermoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti ed igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

2) MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA.

L’ammontare del credito d’imposta concedibile corrisponde al 30% delle spese ammissibili sostenute nell’arco temporale di riferimento (giugno-agosto 2021) sino ad un tetto massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario.

3) COMUNICAZIONE PER ACCEDERE AL CREDITO D’IMPOSTA.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per accedere al credito d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate – esclusivamente attraverso i relativi canali telematici  – l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’arco temporale di riferimento.

La comunicazione potrà essere effettuata a partire dal 4 ottobre p.v. e non oltre il 4 novembre 2021.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà, quindi, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili (pertanto l’ammontare dei crediti potrà essere ridotto proporzionalmente in caso di fondi non sufficienti).

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla determinazione del reddito né alla base imponibile IRAP;
  • potrà essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile (i) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero (ii) in compensazione (ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione.

Si rappresenta che lo Studio è disponibile a presentare le comunicazioni in qualità di intermediario.

Pertanto, i clienti che intendono incaricarlo allo scopo – ciò vale anche per coloro che gli hanno affidato la tenuta della contabilità – vorranno, cortesemente, far pervenire il modulo compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante, all’indirizzo telematici@studiomorandi.it.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per l’assistenza del caso, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione del bilancio o conto economico.

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