Entro (e non oltre) le ore 12:00 del 30 gennaio 2026, risulterà possibile presentare domanda di accesso al credito d’imposta riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (il “MASE“) – di cui al DM n. 132/2024 ed al decreto direttoriale del 17 novembre 2025 – a fronte dell’acquisto di materiali di recupero ed imballaggi ecosostenibili effettuati nel 2024.
Possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente da natura giuridica assunta, dimensioni aziendali e regime contabile adottato, purché regolarmente attive ed iscritte al Registro Imprese alla data di invio dell’istanza.
Il credito d’imposta è riconosciuto per le sole spese sostenute nell’anno 2024, con modalità tracciabili (spese che dovranno essere documentate allegando alla domanda anche un’attestazione rilasciata da un revisore legale o altro professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili), in relazione all’acquisto di prodotti ed imballaggi, in possesso dei requisiti tecnici e certificazioni di cui all’Allegato 1 al DM n. 132/2024, ricadenti in una o più delle seguenti categorie:
- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi gli imballaggi in carta e cartone (ad eccezione di quelli stampati con inchiostro o trattati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo) e quelli in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.
Non rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per acquistare prodotti/imballaggi destinati esclusivamente alla rivendita (come “merce”), ossia non utilizzati dall’impresa nel proprio ciclo produttivo o nei propri processi aziendali.
Il beneficio fiscale è pari al 36% dei costi ammissibili, sino ad un importo massimo di euro 20.000 per ogni impresa beneficiaria e nel limite dello stanziamento complessivo di 5 milioni di euro messi a disposizione dal MASE. Resta inteso che, nel caso in cui i bonus complessivamente richiesti eccedano il limite predetto, il MASE procederà al riparto delle risorse in proporzione all’importo del credito d’imposta richiesto da ciascun beneficiario.
Le istanze dovranno essere presentate sino alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026 tramite la procedura informatica accessibile al link https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.
Tutte le domande presentate saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di relativa spedizione (dunque non si tratta di “click-day”).
Il credito d’imposta sarà poi utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi 10 giorni dalla trasmissione dell’elenco delle imprese ammesse al credito d’imposta da parte del MASE all’Agenzia delle Entrate, fermo restando che lo stesso:
- non sarà cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato, compresi quelli de minimis;
- sarà cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
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Per eventuali ulteriori chiarimenti, nonché per l’assistenza del caso, potrete rivolgervi, a partire dal 12 dicembre 2025, all’Avv. Marcello Fantuzzi (e-mail: m.fantuzzi@studiomorandi.it).