CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE – Tempi e modalità da definirsi con decreto ministeriale non ancora emanato

Nell’ambito delle misure adottate per fronteggiare il previsto caro bollette, l’art. 15 D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. “decreto Sostegni ter”) ha riconosciuto, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L’agevolazione è rivolta alle c.d. “imprese energivore”, come definite dall’art. 3 D.M. 21 dicembre 2017, ovvero:

le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;

b) operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1 (…) non inferiore al 20%;

c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012“.

Requisito necessario per l’accesso all’agevolazione è quello di aver subito un incremento superiore al 30% del costo dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi.

L’incremento va quantificato confrontando il costo medio dell’ultimo trimestre 2021 con il costo medio dell’ultimo trimestre 2019, tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta – riconosciuto, come sopra anticipato, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 – sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, non risultando soggetto ai limiti (per l’utilizzo in compensazione dei crediti) previsti dall’art. 34 L. n. 388/2000 (2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022) e dall’art. art. 1, comma 53, L. n. 244/2007 (250.000 euro).

Il contributo non rileva ai fini:

  • della formazione del reddito d’impresa;
  • della formazione della base imponibile Irap;
  • del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 TUIR;
  • del rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, di cui all’art. 109, c. 5, TUIR.

Per quanto concerne, da ultimo, le regole di cumulo, si evidenzia che il credito d’imposta risulterà cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui sopra, il costo sostenuto.

Per l’effettiva operatività della misura si resta in attesa di apposito decreto ministeriale, di cui – non appena pubblicato – verrà data notizia con successiva Newsletter.

 

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