Entro (e non oltre) il 31 marzo 2023 è possibile inviare la domanda di accesso al credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali (altrimenti noto come “Bonus pubblicità“), di cui – tra le altre – alle precedenti Newsletter n. 68/2020, n. 13/2021 e n. 21/2022, con riguardo alle spese sostenute e da sostenere nell’anno 2023. Il Bonus pubblicità è stato introdotto dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017 nonchè successivamente modificato (i) dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) (ii) e, da ultimo, dal Decreto Energia (D.L. 17/2022). Preme evidenziare come, a partire dall’anno in corso, il credito d’imposta torni al proprio regime ordinario, ossia quello applicabile prima delle modifiche introdotte per il triennio 2020-2022, risultando però limitato alle sole spese sostenute per la pubblicità sulla stampa, ovvero giornali quotidiani e periodici, anche online, sia locali che nazionali, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati, in ogni caso, della figura del direttore responsabile. Diversamente da quanto previsto in precedenza, infatti, dall’agevolazione applicabile dal 2023 risultano esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (sia in forma analogica che digitale), oltre che – beninteso (come specificato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria sul proprio sito web) – le spese sostenute per altre forme di pubblicità, quali, in via esemplificativa ed a titolo non esaustivo:
Il beneficio fiscale in esame si applica ai costi ammissibili (pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica) nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, comparando quindi innanzitutto le spese sostenute nell’anno 2023 con quelle del 2022 ed applicando poi la richiamata percentuale del 75% a tale differenza. Viene inoltre richiesto un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno 2022 (c.d. meccanismo incrementale), in mancanza del quale la spesa sostenuta per le pubblicità non risulta agevolabile. Sulla base di questo requisito non possono quindi richiedere il credito di imposta i soggetti che:
Non si considera sussistente alcun incremento se sono state sostenute spese pari a zero nell’anno 2022. Pertanto – al pari delle annualità precedenti – i soggetti interessati dovranno presentare, in via telematica e sull’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
Successivamente, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà l’elenco dei soggetti beneficiari ed il credito d’imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno successivo alla suddetta pubblicazione. L’agevolazione rimane soggetta al rispetto (i) dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato “de minimis” nonchè (ii) del tetto di spesa determinato dallo stanziamento annuale. Ne consegue che, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria procederà ad una ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale, andando a determinare una riduzione della percentuale da applicare ai fini della determinazione del credito (dal 75% previsto) e, quindi, del beneficio spettante a ciascuno dei soggetti richiedenti ammessi a fruirne. Alla luce di ciò, vorrete, cortesemente, valutare l’opportunità di presentare la domanda di accesso al beneficio in parola laddove, nel 2023, fossero preventivati incrementi di spesa di ammontare significativo rispetto ai costi sostenuti nel 2022, apparendo plausibile che – come sinora sempre accaduto – il Dipartimento per l’informazione e l’editoria vada, all’esito dell’istruttoria compiuta, a ridurre in misura significativa la percentuale del credito d’imposta attribuita ai beneficiari in ragione dell’elevata mole di richieste che verranno presentate. Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per l’assistenza del caso, potrete contattare l’Avv. Marcello Fantuzzi (e-mail: m.fantuzzi@studiomorandi.it, tel. 0522/637055) entro il 24 marzo 2023. |
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