CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2022 – Domande entro il 31 marzo 2022

Entro (e non oltre) il 31 marzo 2022 è possibile inviare la domanda di accesso al credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali (altrimenti noto come “Bonus pubblicità“), di cui – tra le altre – alle precedenti Newsletter n. 68/2020 e n. 13/2021, con riguardo alle spese sostenute e da sostenere nell’anno 2022.

Il Bonus pubblicità è stato introdotto dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017, successivamente modificato (i) dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) e dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) nonchè, (ii) da ultimo, dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020).

Possono accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Anche per quest’anno (allo stesso modo del 2021) il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (i) sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e (ii) sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato [dunque non è necessario né aver sostenuto nel 2021 analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione (stampa e radio-tv) né rispettare la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nel 2021].

Pertanto – al pari delle annualità precedenti – i soggetti interessati dovranno presentare, in via telematica e sull’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 31 marzo 2022, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, contenente, tra l’altro, i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno in corso;
  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2023, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” al fine di dichiarare, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno 2022.

Successivamente, il Dipartimento per l’Informazione ed Editoria pubblicherà l’elenco dei soggetti beneficiari ed il credito d’imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

L’agevolazione rimane soggetta al rispetto (i) dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato “de minimis” nonchè  (ii) del tetto di spesa, determinato dallo stanziamento annuale, distinto per i due suddetti “canali” di investimento (ovvero, da una parte gli investimenti sulla stampa e, dall’altra, quelli sulle emittenti radio-televisive).

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, nonchè per l’assistenza del caso, vorrete, cortesemente, contattare l’Avv. Marcello Fantuzzi (e-mail: m.fantuzzi@studiomorandi.it, tel. 0522/637055) entro il 24 marzo 2022.

Torna in alto