Entro (e non oltre) il 1° aprile 2021 è possibile presentare la domanda di accesso al credito di imposta del 50% riconosciuto dall’art. 81, comma 1, del D.L. 104/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020) a favore dei lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali che abbiano effettuato – nel periodo temporale intercorrente tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020 – investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a beneficio di società sportive professionistiche ed associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti nelle discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Lo ha stabilito il DPCM 30 dicembre 2020, a mezzo del quale sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione in discorso. I moduli di domanda dovranno essere trasmessi (entro la data suddetta) all’indirizzo PEC ufficiosport@pec.governo.it nonchè all’e-mail ordinaria servizioprimo.sport@governo.it, corredati dalla seguente documentazione allegata: - certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, in alternativa, dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l’appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
- qualora l’investimento sia effettuato in favore di società o associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o al Comitato Italiano Paralimpico;
- dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’investimento, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), D.P.R. 445/2000, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
- attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale che attesti l’effettuazione delle spese di investimento/sponsorizzazione;
- copia dei pagamenti effettuati (sono unicamente ammesse le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020);
- copia del contratto concluso con il soggetto beneficiario avente per oggetto l’investimento/sponsorizzazione.
Terminata la fase di verifica dei requisiti e dei documenti presentati, entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione delle istanze (1° aprile 2021), il Dipartimento per lo Sport competente comunicherà l’esito positivo ai beneficiari e pubblicherà l’elenco dei fruitori; l’importo riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco mediante utilizzo della delega “F24” ed esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del versamento, nei limiti dell’importo concesso, con obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento ed in quelle successive sino a quando non se ne conclude l’utilizzo. Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, nonchè per l’assistenza del caso, vorrete, cortesemente, contattare l’Avv. Marcello Fantuzzi (e-mail: m.fantuzzi@studiomorandi.it, tel. 0522/637055) entro il 24 marzo 2021. |