Credito di imposta spese sanificazione – Definizione percentuale spettante e codice tributo

Determinati percentuale  – e codice tributo per l’utilizzo – del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione a favore dei contribuenti che hanno presentato l’apposita comunicazione entro il 7 settembre u.s..

Li ha resi noti l’Agenzia delle Entrate con (i) provvedimento dell’11 settembre 2020 Prot. n. 302831 (allegato) e (ii) risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020 (anch’essa allegata).

In particolare, si rappresenta che:

  • la misura del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 15,6423% del 60% dei costi comunicati (in ragione dell’elevato numero di domande presentate), sempre da parametrarsi con riferimento alle spese effettivamente sostenute (e da sostenersi) entro il 31 dicembre 2020. Di guisa che il relativo ammontare massimo fruibile da parte di un soggetto che abbia sostenuto sino ad euro 100.000 di spese per la sanificazione (indicando nella comunicazione euro 60.000 di credito) sarà pari ad euro 9.388,00. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • il codice tributo è “6917”. Il credito potrà essere utilizzato dal beneficiario nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero compensato con il Mod. F24 da presentarsi, solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, già dalla data odierna.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per l’assistenza del caso, vorrete, cortesemente, contattare la vostra persona di riferimento per l’elaborazione del bilancio o conto economico.

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