Entro (e non oltre) il 31 marzo 2021 è possibile inviare la domanda di accesso al credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali (altrimenti noto come “Bonus pubblicità“), di cui – tra le altre – alla precedente Newsletter n. 68/2020, con riguardo alle spese sostenute e da sostenere nell’anno 2021. Il Bonus pubblicità è stato introdotto dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017, successivamente modificato (i) dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) e dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) nonchè, (ii) da ultimo, dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020). Possono accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. La nuova disciplina prevede, tuttavia, un regime differenziato per il riconoscimento del credito d’imposta, a seconda della tipologia degli investimenti effettuati. In particolare, per l’anno 2021, l’agevolazione è riconosciuta (nei limiti delle risorse disponibili stanziate a bilancio dallo Stato): - nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa (decadendo, dunque, l’onere di verificare il presupposto dell’incremento dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario rispetto ai costi, della stessa specie, sostenuti nell’anno precedente);
- nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 effettuati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali” rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1 per cento.
Pertanto – al pari delle annualità precedenti – i soggetti interessati dovranno presentare, in via telematica e sull’apposito piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: - entro il 31 marzo 2021, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, contenente, tra l’altro, i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno in corso;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2022, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” al fine di dichiarare, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno 2021.
Successivamente, il Dipartimento per l’Informazione ed Editoria pubblicherà l’elenco dei soggetti beneficiari ed il credito d’imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno successivo alla suddetta pubblicazione. L’agevolazione rimane soggetta al rispetto (i) dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato “de minimis” nonchè (ii) del tetto di spesa, determinato dallo stanziamento annuale, distinto per i due suddetti “canali” di investimento (ovvero, da una parte gli investimenti sulla stampa e, dall’altra, quelli sulle emittenti radio-televisive). Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, nonchè per l’assistenza del caso, vorrete, cortesemente, contattare l’Avv. Marcello Fantuzzi (e-mail: m.fantuzzi@studiomorandi.it, tel. 0522/637055) entro il 24 marzo 2021. |