A partire dal 1° marzo – ed entro e non oltre il 31 marzo 2020 -, è possibile inviare domanda di accesso al credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali (altrimenti noto come “Bonus pubblicità”), di cui alla precedente Newsletter n. 30/2019, con riguardo alle spese sostenute e da sostenere nell’anno 2020.
Pertanto, le imprese ed i professionisti interessati, che abbiano effettuato – o intendano effettuare – investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione) a partire dal 1° gennaio 2020, e il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati nel corso dell’anno 2019 sugli stessi mezzi di informazione, dovranno presentare, con modalità telematiche sull’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
- nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 marzo 2020, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente, tra l’altro, i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2020;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2021, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno 2020.
L’ordine cronologico di presentazione delle domande non sarà rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione. In ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, verrà effettuata una ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica (non può quindi escludersi una diversa riparametrazione del credito alla luce di una eventuale rilevante mole di domande presentate, come avvenuto, ad esempio, per il 2018, in cui è stata concessa una percentuale pari al 40% circa, anziché del 75% come previsto dalle disposizioni agevolative).
Il credito di imposta verrà riconosciuto nella misura massima del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate, ed è concesso nell’ambito del regime comunitario “de minimis” (pertanto occorrerà porre attenzione all’ammontare dei contributi ricevuti, a tale titolo, dal soggetto richiedente nel triennio 2018-2020, onde verificare se è già stato utilizzato il plafond di euro 200.000,00 fruibile a tale riguardo).
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per l’assistenza del caso, vorrete, cortesemente, contattare l’Avv. Marcello Fantuzzi (e-mail: m.fantuzzi@studiomorandi.it, tel. 0522/637055) entro il 20 marzo 2020.