Con l’art. 7 “Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale” del D.L. n. 132/2023 è stato anticipato il termine entro il quale i crediti d’imposta energia maturati con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e/o gas nel 1° e nel 2° trimestre 2023 devono essere utilizzati in compensazione o ceduti. In particolare, la norma ha anticipato dall’originario 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine per l’utilizzo in compensazione, o la cessione integrale, di detti crediti d’imposta, dei quali non sarà più possibile il recupero di eventuali residui al suo scadere. È, pertanto, indispensabile porre particolare attenzione alla prioritaria compensazione di detti crediti d’imposta, rispetto ad altri, in presenza di tributi e contributi naturalmente in scadenza al 16 novembre e, in caso di incapienza, valutare la possibilità di anticipare la presentazione di F24 contenti acconti di imposte, dovuti per l’anno 2023 limitatamente al credito disponibile, entro il medesimo termine del 16 novembre 2023. Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per l’assistenza del caso, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione del bilancio o conto economico. |