L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con proprio provvedimento direttoriale n. 77923 del 23 marzo 2021, il modello, con annesse istruzioni, per presentare la richiesta di contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni“) a favore delle imprese e dei titolari di partita Iva che abbiano subito un calo del fatturato in dipendenza delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto. 1. Invio dell’istanza. Le domande potranno essere presentate dal 30 marzo al 28 maggio 2021 – anche tramite intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure apposita procedura web all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate accessibile dalla propria area riservata. A seguito della presentazione dell’istanza, il contribuente si vedrà recapitare una prima ricevuta che ne attesterà la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle entrate effettuerà quindi dei controlli, che possono richiedere qualche giorno, sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, emetterà il mandato di pagamento del contributo sull’IBAN indicato, ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso, barrata sul modello, come credito d’imposta. L’esito finale di elaborazione è esposto nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto” – al link “Consultazione esito”. Da quel momento è preclusa la possibilità di invio di un’istanza sostitutiva. In caso di opzione per il credito d’imposta, l’importo riconosciuto può essere consultato anche nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. 2. Chi può richiedere il contributo Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo ovvero produttori di reddito agrario, titolari di partita Iva: - che nel 2019 abbiano conseguito ricavi o compensi per un importo non superiore ad euro 10.000.000; e
- il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
La condizione relativa al calo del fatturato e dei corrispettivi non è richiesta per i soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. 3. Come si calcola il contributo L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, come segue: - 60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 100.000 nel 2019;
- 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100.000 e sino ad euro 400.000 nel 2019;
- 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 400.000 e sino ad euro 1.000.000 nel 2019;
- 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000 nel 2019;
- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 10.000.000 nel 2019.
Il contributo, se spettante, è riconosciuto per un importo non inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, sino ad un ammontare massimo di euro 150.000. 4. Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. Per maggiori dettagli in merito al contributo in esame, si rimanda alla Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. 5. Modalità di invio delle istanze con eventuale affidamento dell’incarico all0 Studio. Si rappresenta che lo Studio provvederà in autonomia a predisporre ed inviare le istanze per i clienti che gli hanno affidato la tenuta della contabilità. In riferimento alla modalità di fruizione del contributo verrà scelto l’accredito sul conto corrente, salva la facoltà del cliente di comunicare la preferenza irrevocabile della forma del credito d’imposta entro il 7 aprile 2021. Viceversa, gli altri clienti (ovvero: coloro che provvedono direttamente alla tenuta della contabilità) possono (i) affidare l’incarico allo Studio – in tal caso vorrà inviarsi alla persona di riferimento dell’Area CON (che rimane a disposizione anche per eventuali ulteriori informazioni) il modello debitamente compilato e firmato (i.1) in ogni sua parte qualora la dichiarazione IVA non fosse ancora stata definita, (i.2) con riferimento alle sezioni “Modalità di fruizione del contributo” e “IBAN” qualora la dichiarazione IVA fosse già stata definita ed in possesso dello Studio -, ovvero (ii) provvedere in autonomia all’elaborazione e trasmissione dell’istanza, riferendo cortesemente alla medesima anche il ricorrere a tale modalità. La presentazione telematica verrà eseguita entro e non oltre il termine previsto dal Provvedimento (28 maggio 2021). |