Contributo a fondo perduto – domande dal 15 giugno 2020

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con proprio provvedimento direttoriale n. 0230439 del 10 giugno 2020, il modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per presentare la richiesta di contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (in avanti il “Decreto Rilancio”) a favore delle imprese e dei titolari di partita Iva che abbiano subito un calo del fatturato in dipendenza delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

 1. Invio dell’istanza.

Le domande potranno essere presentate dal 15 giugno al 13 agosto 2020 – anche tramite intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure apposita procedura web all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate accessibile dalla propria area riservata.

Solo se l’ammontare del contributo è superiore ad euro 150.000 il modello dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente ed inviato tramite posta elettronica certificata.

A seguito della presentazione dell’istanza, il contribuente riceverà una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico, sarà quindi recapitata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Contestualmente all’accoglimento della domanda, l’Agenzia delle Entrate emetterà, poi, il mandato di pagamento con erogazione del contributo mediante accredito sul conto corrente dell’IBAN intestato o cointestato al richiedente.

2. Chi può richiedere il contributo.

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con esclusione, tra gli altri, dei professionisti iscritti alle casse previdenziali o destinatari dell’indennità 600 euro) e di reddito agrario, titolari di partita Iva che, nel 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La condizione relativa al calo del fatturato e dei corrispettivi non è richiesta per i soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per coloro che, alla data del 31 gennaio 2020, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da altri eventi calamitosi.

3. Come si calcola il contributo.

Il contributo è ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Più precisamente l’entità del contributo spetta nella misura del:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto Rilancio;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il contributo è in ogni caso riconosciuto per un importo non inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per agevolare i contribuenti nella determinazione dei ricavi o compensi relativi al 2019, le istruzioni del modello contengono una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi 2020 ai quali far riferimento.

4. Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Per maggiori dettagli sul contributo in esame, si rimanda al Vademecum e alla Guida pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.

5. Modalità di invio delle istanze con eventuale affidamento dell’incarico allo Studio.

Si rappresenta che lo Studio provvederà in autonomia a predisporre ed inviare le istanze per i clienti che gli hanno affidato la tenuta della contabilità.

Viceversa, gli altri clienti (ovvero: coloro che provvedono direttamente alla tenuta della contabilità) possono (i) affidare l’incarico allo Studio – in tal caso vorrà inviarsi alla persona di riferimento dell’Area CON (che rimane a disposizione anche per eventuali ulteriori informazioni)  il modello debitamente compilato e firmato -, ovvero (ii) provvedere in autonomia all’elaborazione e trasmissione dell’istanza, riferendo cortesemente alla medesima anche il ricorrere a tale modalità. 

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