CONTRIBUTI ALLE IMPRESE SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS – Crediti d’imposta utilizzabili in compensazione

Per far fronte al costante aumento dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas (accentuati dal conflitto Russia – Ucraina in corso), il governo è più volte intervenuto con provvedimenti a sostegno delle imprese.

In particolare, i recenti  D.L. n. 4/2022 convertito nella Legge n. 25/2022 (in avanti il “D.L. Sostegni-ter“),  D.L. n. 17/2022 (in avanti il “D.L. Energia“) e, da ultimo, D.L. n. 21/2022 (in avanti il “D.L. Ucraina“) hanno previsto distinti contributi, sotto forma di crediti d’imposta utilizzabili in compensazione, in favore:

  • delle imprese a forte consumo di energia e gas, c.d. “energivore” e “gasivore” (cfr. art. 15 D.L. Sostegni; art. 4 e 5 D.L. Energia; art. 5 D.L. Ucraina);
  • delle imprese diverse dalle precedenti (cfr. artt. 3 e 4 D.L. Ucraina), comunque caratterizzate da consumi energetici e di gas significativi (per i consumi di energia, quelle dotate di contatori con potenza pari o superiore a 16,5 kW, mentre per i consumi di gas, quelle che ne fanno uso produttivo e comunque diverso da quello termoelettrico).

Di seguito si riporta una sintesi delle condizioni di accesso ai contributi citati.

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1. CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE PRIMO TRIMESTRE 2022 –ART. 15 D.L. SOSTEGNI-TER

La prima misura (già trattata nella Newsletter n. 19/2022 del 18 febbraio 2022, cui si rimanda) è stata introdotta dall’art. 15 del DL Sostegni-ter e prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito, ai sensi di quanto specificato nella Risoluzione dell’A. Entrate n. 13/E del 21 marzo 2022, è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, entro la data del 31 dicembre 2022, con codice tributo 6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, non risultando soggetto ai limiti (per l’utilizzo in compensazione dei crediti) previsti dall’art. 34 L. n. 388/2000 (2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022) e dall’art. art. 1, comma 53, L. n. 244/2007 (250.000 euro).

2. CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE SECONDO TRIMESTRE 2022 – ART. 4 D.L. ENERGIA ED ART. 5 D.L. UCRAINA

L’art. 4 del D.L. Energia ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017 per il secondo trimestre 2022.

Il credito spettante è pari al 25% (percentuale così modificata dall’art. 5 D.L. Ucraina) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 dalle imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un in­cre­mento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, an­che tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle stesse imprese ed autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

Il credito, ai sensi di quanto specificato nella Risoluzione dell’A. Entrate n. 18/E del 14 aprile 2022, è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, entro la data del 31 dicembre 2022, con codice tributo 6961 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”, non risultando soggetto ai limiti (per l’utilizzo in compensazione dei crediti) previsti dall’art. 34 L. n. 388/2000 (2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022) e dall’art. art. 1, comma 53, L. n. 244/2007 (250.000 euro).

3. CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE GASIVORE SECONDO TRIMESTRE 2022 – ART. 5 D.L. ENERGIA ED ART. 5 D.L. UCRAINA

L’art. 5 del D.L. Energia ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% (percentuale così modificata dall’art. 5 D.L. Ucraina) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici nel secondo trimestre 2022.

Il riconoscimento del credito è subordinato al fatto che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pub­blicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il D.L. Energia precisa che, ai fini di tale agevolazione, è da considerarsi impresa a forte consumo di gas naturale “quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas  naturale impiegato in usi termoelettrici”.

Il credito, ai sensi di quanto specificato nella Risoluzione dell’A. Entrate n. 18/E del 14 aprile 2022, è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, entro la data del 31 dicembre 2022, con codice tributo 6962 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”, non risultando soggetto ai limiti (per l’utilizzo in compensazione dei crediti) previsti dall’art. 34 L. n. 388/2000 (2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022) e dall’art. art. 1, comma 53, L. n. 244/2007 (250.000 euro).

4. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IMPRESE NON ENERGIVORE – ART. 3 D.L. UCRAINA

L’art. 3 D.L. Ucraina ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle “energivore” di cui ai precedenti paragrafi).

Il credito d’imposta corrisponde al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla base della media riferita al primo trimestre  2022,  al  netto  delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito, ai sensi di quanto specificato nella Risoluzione dell’A. Entrate n. 18/E del 14 aprile 2022, è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, entro la data del 31 dicembre 2022, con codice tributo 6963 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”, non risultando soggetto ai limiti (per l’utilizzo in compensazione dei crediti) previsti dall’art. 34 L. n. 388/2000 (2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022) e dall’art. art. 1, comma 53, L. n. 244/2007 (250.000 euro).

5. CREDITO D’IMPOSTA SUL CONSUMO DI GAS NATURALE IMPRESE NON GASIVORE – ART. 4 D.L. UCRAINA.

L’art. 4 D.L. Ucraina riconosce inoltre un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas.

Il credito d’imposta è determinato nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell’anno 2019.

Il credito, ai sensi di quanto specificato nella Risoluzione dell’A. Entrate n. 18/E del 14 aprile 2022, è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, entro la data del 31 dicembre 2022, con codice tributo 6964 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”, non risultando soggetto ai limiti (per l’utilizzo in compensazione dei crediti) previsti dall’art. 34 L. n. 388/2000 (2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022) e dall’art. art. 1, comma 53, L. n. 244/2007 (250.000 euro).

6. REGOLE COMUNI AI CREDITI D’IMPOSTA DESCRITTI.

Oltre al fatto di poter essere utilizzati solo in compensazione mediante modello F24 entro il termine del 31 dicembre 2022 senza considerare i limiti massimi annuali previsti per le compensazioni, tutti i crediti d’imposta poc’anzi descritti:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile Irap;
  • non rilevano ai fini del del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 TUIR così come del rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, di cui all’art. 109, c. 5, TUIR;
  • risultano cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui sopra, i costi sostenuti;
  • sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Il credito d’imposta sarà utilizzabile dal cessionario con le stesse modalità con cui avrebbe dovuto utilizzarlo il cedente e, comunque, entro il 31 dicembre 2022.

Per la determinazione dei crediti d’imposta in esame sono richieste competenze di carattere tecnico e, per questo motivo, dovrete avvalervi delle vostre strutture interne o di eventuali consulenti specializzati.

Abbiamo constatato che vi sono anche consorzi e gruppi di acquisto che si propongono di assistere le aziende che ne avessero necessità e siamo a disposizione per fornirvi i relativi riferimenti laddove dovesse essere utile.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione del bilancio o conto economico.

 

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