Con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020 (allegato), l’Inps ha fornito i chiarimenti indispensabili per una corretta fruizione del congedo COVID-19 per genitori e, in particolare, in merito alla compatibilità tra l’istituto in esame ed altri eventualmente fruiti, in contemporanea, dall’altro genitore.
1. Caratteristiche dei permessi
Il congedo è stato istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo. Il congedo è fruibile da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio) dal 5 marzo 2020 al 3 maggio 2020.
In caso di coniugi separati o divorziati si precisa che questi ultimi si considerano facenti parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione (anche se risultano in due stati di famiglia distinti).
2. Presenza di un genitore disoccupato
La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito ovvero disoccupato o non lavoratore. È definito non lavoratore un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo. La situazione di non lavoratore non consente all’altro genitore di fruire del congedo COVID-19.
3. Fruizione di periodi pregressi
In caso di lavoratori che non hanno utilizzato il congedo parentale a decorrere dal 5 marzo 2020 ma che si sono comunque astenuti dall’attività lavorativa (ad esempio fruendo di ferie/permessi), gli stessi possono presentare domanda di congedo COVID-19 con effetto retroattivo, in riferimento a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo 2020 e per un massimo di 15 giorni.
Di seguito si propone una tabella riassuntiva delle compatibilità/incompatibilità delle varie situazioni. Si precisa che la domanda deve essere presentata, in caso di genitori di figli di età inferiore a 12 anni, da parte del lavoratore direttamente all’INPS e dev’esserne consegnata una copia al datore di lavoro. In caso di genitori con figli da 12 a 16 anni la domanda dev’essere effettuata direttamente al datore di lavoro e non all’Istituto.
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