Con il Decreto Direttoriale MIMIT del 24 aprile 2024 (allegato) sono state pubblicate le modalità per la Comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design nonché ideazione estetica. Per una visione più completa, si rimanda all’informazione inerente ai nuovi obblighi in vigore dal 30 marzo 2024 inviata con la Newsletter n. 19/2024 del 4 aprile 2024. I modelli, rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2 del Decreto Direttoriale, devono essere compilati ed inviati per gli investimenti:
Nella seguente sezione del sito GSE sono disponibili i modelli in formato editabile e sono indicate le istruzioni operative per la compilazione, firma ed invio della comunicazione: Transizione 4.0, al via la procedura per compensare i crediti d’imposta (gse.it) In particolare:
Investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 Obbligo di doppia comunicazione, di cui:
Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per R&S) al 29 marzo 2024 Obbligo di una sola comunicazione al completamento degli investimenti, al fine di comunicare l’ammontare degli investimenti realizzati, il periodo di realizzazione, l’individuazione delle voci di appartenenza dei beni, il relativo credito d’imposta e gli anni di fruizione del credito d’imposta stesso. Successivamente all’invio, è consentito l’utilizzo del credito d’imposta spettante. Investimenti effettuati in periodi diversi dai precedenti Relativamente agli investimenti effettuati nel 2021, nel 2022, o entro il 30 novembre 2023 in presenza di ordine ed acconto 20% entro il 31 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta pubblicando una FAQ sul suo sito per consentire la compensazione dei relativi crediti d’imposta. In particolare, nella FAQ è stato indicato che per i crediti d’imposta riferiti agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente (i) dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), e (ii) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), per i quali l’interconnessione del bene strumentale sia avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057, art. 1 Legge n. 178/2020, per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”. Per l’assistenza del caso potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento dell’Area Bilancio e Servizi Contabili. |
COMUNICAZIONE PER UTILIZZO CREDITI D’IMPOSTA – Definite le modalità per la Comunicazione dei dati ed utilizzo dei crediti
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