COMUNICAZIONE INVESTIMENTI 2025 “TRANSIZIONE 4.0” – Invio prenotazioni dal 17 giugno 2025

Si fa seguito alla precedente Newsletter n. 25/2024 per informare che, dal 17 giugno 2025, risulta attivo il sistema di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti effettuati (e da effettuarsi) nel 2025 nell’ambito del piano Transizione 4.0.
Nel prosieguo si riepilogano le principali disposizioni operative ed adempimenti introdotti dal nuovo quadro normativo.

 

1. ATTIVAZIONE DEL SISTEMA E MODALITA’ OPERATIVE.

Con Decreto direttoriale del 15 maggio 2025 modificato dal Decreto direttoriale del 16 giugno 2025 (in avanti anche il “Decreto“) di cui si riporta il link contenente il testo consolidato, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha disciplinato il quadro attuativo della misura a valere per l’anno 2025.
La procedura prevede l’invio telematico della comunicazione prenotativa del credito d’imposta mediante l’apposita piattaforma GSE, accessibile con identità digitale SPID e disponibile nella sezione “Transizione 4.0”, utilizzando il modello editabile che verrà ivi pubblicato (ad oggi esso non risulta ancora presente).
Al termine della trasmissione del modello, il sistema rilascerà quindi una ricevuta attestante l’importo prenotato ovvero la mancata disponibilità di risorse.
Stante la limitazione delle risorse destinate agli investimenti in argomento, ai fini della loro prenotazione rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva.

 

2. RISORSE AD OGGI ESAURITE – OPPORTUNITA’ DELLA COMUNICAZIONE.

Detto quanto sopra, si evidenzia che, ad oggi, le risorse messe a disposizione dal plafond nazionale risultano già interamente esaurite.
Ciononostante, si raccomanda di procedere comunque al tempestivo invio della comunicazione, in quanto (i) il sistema assegna un numero di protocollo in ordine cronologico e (ii) tale ordine sarà tenuto in considerazione in caso di successivo rifinanziamento della misura, consentendo così alla singola impresa richiedente di mantenere una posizione di priorità nell’accesso al beneficio.

 

3. COMUNICAZIONI GIA’ INVIATE – OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO.

Le imprese che, entro il 15 maggio 2025, abbiano trasmesso la comunicazione preventiva di accesso al beneficio secondo il modello previgente (ante Decreto) – ed eventualmente già perfezionato l’ordine di acquisto dei beni dal fornitore – senza, tuttavia, aver altresì effettuato, entro il 31 dicembre 2024, il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, sono tenute a:

  • ripresentare la comunicazione preventiva entro il 16 luglio 2025 utilizzando il nuovo modello introdotto dal Decreto;
  • entro 30 giorni dal suddetto nuovo invio:
    • effettuare il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento;
    • comunicare al MIMIT l’avvenuto pagamento dell’acconto.

Si evidenzia che il mancato rispetto dei termini di tali adempimenti comporterà la perdita dell’ordine cronologico acquisito con la comunicazione originaria, rendendo comunque necessario un nuovo invio delle comunicazioni, secondo i nuovi standard e modalità disciplinati dal Decreto, per far decorrere la prenotazione alle risorse agevolative.
Le disposizioni del Decreto si applicano anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

4. CASI DI ESONERO DALLA NUOVA COMUNICAZIONE.

Non è richiesto l’invio della nuova comunicazione introdotta dal Decreto per le imprese che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano:

  • perfezionato l’ordine di acquisto dei beni oggetto di investimento (vale a dire: abbiano effettuato l’ordine di acquisto al fornitore e quest’ultimo l’abbia formalmente accettato);
  • versato un acconto pari almeno al 20% del costo di detti beni.

In presenza di entrambe le predette condizioni (vale a dire ordine perfezionato ed acconto versato entro il 31 dicembre 2024), continuano quindi ad applicarsi le previsioni dettate dalla disciplina previgente (ante Decreto) e non risulta necessario effettuare alcun ulteriore invio nell’ambito della nuova procedura di prenotazione introdotta dal Decreto (diversamente, se, entro il 31 dicembre 2024, dovesse essere stato perfezionato solo l’ordine di acquisto dal fornitore, la comunicazione dovrà essere ripresentata secondo la nuova disciplina introdotta dal Decreto, come detto al superiore paragrafo 3).

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento dell’Area Bilancio e Servizi Contabili.

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