COMUNICAZIONE DEI CREDITI ENERGETICI NON UTILIZZATI – Scadenza invio 16 marzo 2023

Con il Provvedimento del Direttore dell’A. Entrate prot. n. 2023/44905 sono stati definiti  contenuto e modalità di invio della comunicazione dell’ammontare di taluni crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici non ancora interamente utilizzati in compensazione o ceduti (di seguito la “Comunicazione”), come previsto dal comma 5 dell’art. 2 del D.L. n. 144/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 175/2022, e dal comma 6 dell’art. 1 D.L. n. 176/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 6/2023.

In particolare, entro il 16 marzo 2023, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, a pena di decadenza, la Comunicazione utilizzando il modello approvato dal provvedimento (si allegano modello ed istruzioni).

Nella Comunicazione devono essere indicati, distintamente per codice, l’importo di riferimento ed il credito maturato con riguardo alle agevolazioni di seguito elencate (quadro A) nonché dichiarata la sussistenza dei requisiti per beneficiare degli stessi (quadro B):

  • codice 6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • codice 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • codice 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • codice 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • codice 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • codice 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • codice 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • codice 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • codice 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • codice 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • codice 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • codice 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • codice 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Il provvedimento prevede che la Comunicazione non debba essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 alla scadenza del termine di presentazione (16 marzo 2023) ovvero ceduto il credito stesso entro lo stesso termine.

Scaduto il termine ultimo di presentazione del 16 marzo 2023, il mancato invio di una valida Comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione in F24 a decorrere dal 17 marzo 2023.

Si rappresenta che lo Studio è disponibile a presentare la Comunicazione in qualità di intermediario.

Pertanto, i clienti che intendono incaricarlo allo scopo, ad esclusione di coloro che lo hanno incaricato alla tenuta della contabilità, vorranno, cortesemente, far pervenire il modello compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante, entro venerdì 3 marzo 2023 all’indirizzo telematici@studiomorandi.it. In alternativa al modello possono essere forniti, entro la stessa data, i dati per il tramite del file excel allegato, cui seguirà la gestione del modello a cura dello Studio restando necessario il ritorno del modello sottoscritto non appena verrà prodotto.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per l’assistenza del caso, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione del bilancio o conto economico.

 

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