Il 30 aprile 2026 scade il termine per la consegna ai percipienti della Certificazione Unica – annualità d’imposta 2025.
Il termine di presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate scade (i) il 16 marzo 2026 per la Certificazione Unica contenente redditi di lavoro dipendente e assimilati e (ii) il 30 aprile 2026 per la Certificazione Unica contenente esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
Il modello Certificazione Unica comprende i dati fiscali di tutte le somme erogate nell’anno 2025 dai sostituti d’imposta, riferite sia a lavoro dipendente ed assimilato che a lavoro autonomo, provvigioni comunque denominate nonché redditi diversi.
Rimane confermata per il 2026 la semplificazione che riguarda i contribuenti in regime forfettario di cui all’articolo 1, legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ed in regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, legge n.111 del 15 luglio 2011.
I compensi erogati a questi soggetti non devono essere oggetto di certificazione nella CU 2026, essendo stati esclusi dall’obbligo a partire dall’anno d’imposta 2025.
Si riepiloga di seguito un elenco delle principali fattispecie di dati fiscali da comunicare:
- compensi, corrisposti a soggetti residenti e non residenti, derivanti dall’esercizio di arti e professioni svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo e non esercitate sotto forma di impresa. È compreso anche l’esercizio di arti e professioni in forma associata;
- compensi percepiti da soggetti residenti e non residenti non nell’esercizio di impresa commerciale dall’autore o inventore o da soggetti diversi dall’autore o inventore, per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. I compensi non devono comunque mai essere percepiti nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente;
- utili derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- compensi corrisposti a sportivi professionisti, residenti o non residenti, per prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, compreso quanto percepito quale indennità per la cessazione dell’attività sportiva;
- indennità corrisposte quali indennità di trasferta o di rimborso forfettario di spese a sportivi che svolgono l’attività in forma dilettantistica, comprese quelle erogate a soggetti che svolgono prestazioni al solo fine di assicurare lo svolgimento della manifestazione;
- compensi, corrisposti a residenti o non residenti, per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente comunque denominate ed eventuale contribuzione previdenziale dovuta nel caso di redditi superiori a 5.000,00 euro annui;
- indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lett. d, c, e ed f, dell’art. 16, comma 1, del T.U.I.R.), assoggettabili a tassazione separata;
- provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
- provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenute d’imposta;
- compensi per l’avviamento commerciale;
- proventi delle obbligazioni, accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d’investimento e prestiti fruttiferi concessi da persone fisiche;
- proventi corrisposti in relazione a premi e vincite.
I codici tributo maggiormente utilizzati per il versamento delle ritenute operate sulle fattispecie sopra elencate sono i seguenti: 1031, 1035 e 1040.
Per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione di euro 100,00. La sanzione è applicata in deroga all’art. 12 del D.Lgs. 472/98 e, pertanto, senza la possibilità di applicazione del cosiddetto “cumulo giuridico” in caso di violazioni multiple.
Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non viene applicata se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro 5 giorni dalla scadenza di legge.
Qualora intendiate affidare l’elaborazione della Certificazione Unica allo scrivente Studio, cui seguirà anche l’elaborazione del mod. 770, vorrete, cortesemente, far pervenire, esclusivamente via e-mail ed entro il termine del 4 marzo 2026, la documentazione relativa a somme erogate nell’anno 2025, ossia, nello specifico, le fatture/ricevute per somme soggette a ritenuta, con il relativo mod. F24.
Lo Studio provvederà:
- al ritorno al vostro referente, entro il 31 marzo 2026, dei mod. Certificazione Unica 2026 in formato .pdf tramite e-mail o altro supporto informatico, per la consegna diretta da parte vostra ai percipienti/sostituti;
- alla presentazione telematica dei mod. Certificazione Unica 2026 all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti dalla normativa.
La persona di riferimento all’interno dello Studio è il Dott. Filippo Vezzani (e-mail: f.vezzani@studiomorandi.it), al quale vorrete, cortesemente, riferire quanto prima anche il caso in cui non sussistano i presupposti per la presentazione della Certificazione Unica lavoratori autonomi, provvigioni e redditi diversi ovvero provvediate direttamente o tramite terzi all’adempimento.