Ad integrazione della precedente Newsletter n. 8/2026 del 24 febbraio 2026 si riporta la seguente precisazione.
Il termine di presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo 2026 per la trasmissione della Certificazione Unica contenente:
- i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati;
- i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
- i redditi da locazioni brevi.
Rientrano nei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del TUIR:
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Sono invece rinviate al 30 aprile le CU relative al lavoro autonomo professionale, riferite:
- ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio abituale di arti o professioni;
- alle provvigioni per prestazioni non occasionali relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
Qualora, nell’anno 2025, abbiate erogato somme relative a redditi che, tra quelli sopra elencati, rientrino nel perimetro della Certificazione Unica in scadenza il 16 marzo 2026 ed intendiate affidare allo scrivente Studio l’elaborazione della Certificazione Unica medesima, si chiede cortesemente di far pervenire esclusivamente via e-mail al Dott. Filippo Vezzani (e-mail: f.vezzani@studiomorandi.it), entro il 13 marzo 2026, la documentazione relativa a tali somme.
In particolare, si richiede l’invio delle ricevute relative a compensi soggetti a ritenuta, accompagnate dal relativo modello F24.