Il 17 marzo 2025 scade il termine per la consegna ai percipienti della Certificazione Unica – annualità d’imposta 2024. Il termine di presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate scade (i) il 17 marzo 2025 per la Certificazione Unica contenente redditi di lavoro dipendente e assimilati e (ii) il 31 marzo 2025 per la Certificazione Unica contenente esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. Il modello Certificazione Unica comprende i dati fiscali di tutte le somme erogate nell’anno 2024 dai sostituti d’imposta, riferite sia a lavoro dipendente ed assimilato che a lavoro autonomo, provvigioni comunque denominate nonché redditi diversi. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, le società, gli enti e le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dal rilascio, consegna al percipiente e presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica ad essi riferita. Si riepiloga di seguito un elenco delle principali fattispecie di dati fiscali da comunicare:
I codici tributo maggiormente utilizzati per il versamento delle ritenute operate sulle fattispecie sopra elencate sono i seguenti: 1031, 1035 e 1040. Per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione di euro 100,00. La sanzione è applicata in deroga all’art. 12 del D.Lgs. 472/98 e, pertanto, senza la possibilità di applicazione del cosiddetto “cumulo giuridico” in caso di violazioni multiple. Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non viene applicata se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro 5 giorni dalla scadenza di legge. Qualora intendiate affidare l’elaborazione della Certificazione Unica allo scrivente Studio, cui seguirà anche l’elaborazione del mod. 770, vorrete, cortesemente, far pervenire, esclusivamente via e-mail ed entro il termine del 14 febbraio 2025, la documentazione relativa a somme erogate nell’anno 2024, ossia, nello specifico, le fatture/ricevute per somme soggette a ritenuta, con il relativo mod. F24. Lo Studio provvederà:
La persona di riferimento all’interno dello Studio è il Dott. Filippo Vezzani (e-mail: f.vezzani@studiomorandi.it), al quale vorrete, cortesemente, riferire quanto prima anche il caso in cui non sussistano i presupposti per la presentazione della Certificazione Unica lavoratori autonomi, provvigioni e redditi diversi ovvero provvediate direttamente o tramite terzi all’adempimento. |
CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – Scadenza invio 17 marzo 2025
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