CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – Scadenza invio 17 marzo 2025

Il 17 marzo 2025 scade il termine per la consegna ai percipienti della Certificazione Unica – annualità d’imposta 2024.

Il termine di presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate scade (i) il 17 marzo 2025 per la Certificazione Unica contenente redditi di lavoro dipendente e assimilati (ii) il 31 marzo 2025 per la Certificazione Unica contenente esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.

Il modello Certificazione Unica comprende i dati fiscali di tutte le somme erogate nell’anno 2024 dai sostituti d’imposta, riferite sia a lavoro dipendente ed assimilato che a lavoro autonomo, provvigioni comunque denominate nonché redditi diversi.

A decorrere dall’anno d’imposta 2024, le società, gli enti e le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dal rilascio, consegna al percipiente e presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica ad essi riferita.

Si riepiloga di seguito un elenco delle principali fattispecie di dati fiscali da comunicare:

  • compensi, corrisposti a soggetti residenti e non residenti, derivanti dall’esercizio di arti e professioni svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo e non esercitate sotto forma di impresa. È compreso anche l’esercizio di arti e professioni in forma associata;
  • compensi percepiti da soggetti residenti e non residenti non nell’esercizio di impresa commerciale dall’autore o inventore o da soggetti diversi dall’autore o inventore, per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. I compensi non devono comunque mai essere percepiti nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente;
  • utili derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • compensi corrisposti a sportivi professionisti, residenti o non residenti, per prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, compreso quanto percepito quale indennità per la cessazione dell’attività sportiva;
  • indennità corrisposte quali indennità di trasferta o di rimborso forfettario di spese a sportivi che svolgono l’attività in forma dilettantistica, comprese quelle erogate a soggetti che svolgono prestazioni al solo fine di assicurare lo svolgimento della manifestazione;
  • compensi, corrisposti a residenti o non residenti, per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente comunque denominate ed eventuale contribuzione previdenziale dovuta nel caso di redditi superiori a 5.000,00 euro annui;
  • indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lett. d, c, e ed f, dell’art. 16, comma 1, del T.U.I.R.), assoggettabili a tassazione separata;
  • provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
  • provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenute d’imposta;
  • compensi per l’avviamento commerciale;
  • proventi delle obbligazioni, accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d’investimento e prestiti fruttiferi concessi da persone fisiche;
  • proventi corrisposti in relazione a premi e vincite.

I codici tributo maggiormente utilizzati per il versamento delle ritenute operate sulle fattispecie sopra elencate sono i seguenti: 1031, 1035 e 1040.

Per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione di euro 100,00. La sanzione è applicata in deroga all’art. 12 del D.Lgs. 472/98 e, pertanto, senza la possibilità di applicazione del cosiddetto “cumulo giuridico” in caso di violazioni multiple.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non viene applicata se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro 5 giorni dalla scadenza di legge.

Qualora intendiate affidare l’elaborazione della Certificazione Unica allo scrivente Studio, cui seguirà anche l’elaborazione del mod. 770, vorrete, cortesemente, far pervenire, esclusivamente via e-mail ed entro il termine del 14 febbraio 2025, la documentazione relativa a somme erogate nell’anno 2024, ossia, nello specifico, le fatture/ricevute per somme soggette a ritenuta, con il relativo mod. F24.

Lo Studio provvederà:

  • al ritorno al vostro referente, entro il 10 marzo 2025, dei mod. Certificazione Unica 2025 in formato .pdf tramite e-mail o altro supporto informatico, per la consegna diretta da parte vostra ai percipienti/sostituiti;
  • alla presentazione telematica dei mod. Certificazione Unica 2025 all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti dalla normativa.

La persona di riferimento all’interno dello Studio è il Dott. Filippo Vezzani (e-mail: f.vezzani@studiomorandi.it), al quale vorrete, cortesemente, riferire quanto prima anche il caso in cui non sussistano i presupposti per la presentazione della Certificazione Unica lavoratori autonomi, provvigioni e redditi diversi ovvero provvediate direttamente o tramite terzi all’adempimento.

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