Il 16 marzo 2023 scade il termine (i) per la presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica – annualità d’imposta 2022 nonchè (ii) per la relativa consegna ai percipienti. Il modello Certificazione Unica comprende i dati fiscali di tutte le somme erogate nell’anno 2022 dai sostituti d’imposta, riferite sia a lavoro dipendente ed assimilato che a lavoro autonomo, provvigioni comunque denominate nonchè redditi diversi. Il modello deve, quindi, essere presentato anche per i percipienti che svolgono attività professionale, inclusi i forfettari o coloro che siano soggetti ad altre agevolazioni esenti da ritenuta. Si riepiloga di seguito un elenco delle principali fattispecie di dati fiscali da comunicare: - compensi, corrisposti a soggetti residenti e non residenti, derivanti dall’esercizio di arti e professioni svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo e non esercitate sotto forma di impresa. È compreso anche l’esercizio di arti e professioni in forma associata;
- compensi percepiti da soggetti residenti e non residenti non nell’esercizio di impresa commerciale dall’autore o inventore o da soggetti diversi dall’autore o inventore, per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. I compensi non devono comunque mai essere percepiti nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente;
- utili derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- compensi corrisposti a sportivi professionisti, residenti o non residenti, per prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, compreso quanto percepito quale indennità per la cessazione dell’attività sportiva;
- indennità corrisposte quali indennità di trasferta o di rimborso forfettario di spese a sportivi che svolgono l’attività in forma dilettantistica, comprese quelle erogate a soggetti che svolgono prestazioni al solo fine di assicurare lo svolgimento della manifestazione;
- compensi, corrisposti a residenti o non residenti, per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente comunque denominate, ed eventuale contribuzione previdenziale dovuta nel caso di redditi superiori a 5.000,00 euro annui;
- indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lett. d, c, e ed f, dell’art. 16, comma 1, del T.U.I.R.), assoggettabili a tassazione separata;
- provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
- provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenute d’imposta;
- compensi per l’avviamento commerciale;
- proventi delle obbligazioni, accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d’investimento e prestiti fruttiferi concessi da persone fisiche;
- proventi corrisposti in relazione a premi e vincite;
- compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo, residenti o non residenti, senza applicazione della ritenuta d’acconto:
– che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art. 27 del D.L. 98 del 2011; – soggetti forfettari di cui all’art. 1 della Legge 190/2014; – ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28/1/2009 n. 2; – prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato; – in applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
I codici tributo maggiormente utilizzati per il versamento delle ritenute operate sulle fattispecie sopra elencate sono i seguenti: 1031, 1035 e 1040. Per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione di euro 100,00. La sanzione è applicata in deroga all’art. 12 del D. Lgs. 472/98 e, pertanto, senza la possibilità di applicazione del cosiddetto “cumulo giuridico” in caso di violazioni multiple. Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non viene applicata se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro 5 giorni dalla scadenza (21 marzo 2023). Qualora intendiate affidare l’elaborazione della Certificazione Unica allo scrivente studio, a cui seguirà anche l’elaborazione del mod. 770, vorrete, cortesemente, far pervenire, entro il termine del 31 gennaio 2023, la seguente documentazione esclusivamente via e-mail, relativa a somme erogate nell’anno 2022: - fatture/ricevute per somme soggette a ritenuta, con il relativo mod. F24;
- fatture/ricevute per somme non soggette a ritenuta ma comprese nelle fattispecie elencate nel precedente paragrafo, come ad esempio quelle emesse da percipienti in regime forfettario con indicazione della data di pagamento;
- certificato di residenza del lavoratore autonomo estero percipiente i compensi, estratto della Convenzione contro le doppie imposizioni del singolo caso specifico ed eventuale documentazione attestante i requisiti in caso di non applicabilità della ritenuta.
Lo studio provvederà: - al ritorno al vostro referente, entro il 10 marzo 2023, dei mod. Certificazione Unica 2023 in formato .pdf tramite e-mail o altro supporto informatico, per la consegna diretta da parte vostra ai percipienti/sostituiti;
- alla presentazione telematica dei mod. Certificazione Unica 2023 all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023.
La persona di riferimento all’interno dello Studio è la Dott.ssa Laura Zanella (e-mail: l.zanella@studiomorandi.it), alla quale Vorrete, cortesemente, riferire quanto prima anche il caso in cui non sussistano i presupposti per la presentazione della Certificazione Unica lavoratori autonomi, provvigioni e redditi diversi ovvero provvediate direttamente o tramite terzi all’adempimento. |