Il 16 marzo 2021 scade il termine (i) per la presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica – annualità d’imposta 2020 nonchè (ii) per la relativa consegna ai percipienti. Il modello Certificazione Unica comprende i dati fiscali di tutte le somme erogate nell’anno 2020 dai sostituti d’imposta, riferite sia a lavoro dipendente ed assimilato che a lavoro autonomo, provvigioni comunque denominate nonchè redditi diversi. Il modello deve, quindi, essere presentato anche per i percipienti che svolgono attività professionale, inclusi i forfettari o coloro che siano soggetti ad altre agevolazioni esenti da ritenuta. Si riepiloga di seguito un elenco delle principali fattispecie di dati fiscali da comunicare: - compensi, corrisposti a soggetti residenti e non residenti, derivanti dall’esercizio di arti e professioni svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo e non esercitate sotto forma di impresa. È compreso anche l’esercizio di arti e professioni in forma associata;
- compensi percepiti, da soggetti residenti e non residenti, non nell’esercizio di impresa commerciale dall’autore o inventore o da soggetti diversi dall’autore o inventore, per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. I compensi non devono comunque mai essere percepiti nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente;
- utili derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- compensi corrisposti a sportivi professionisti, residenti o non residenti, per prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, compreso quanto percepito quale indennità per la cessazione dell’attività sportiva;
- indennità corrisposte quali indennità di trasferta o di rimborso forfettario di spese a sportivi che svolgono l’attività in forma dilettantistica, comprese quelle erogate a soggetti che svolgono prestazioni al solo fine di assicurare lo svolgimento della manifestazione;
- compensi, corrisposti a residenti o non residenti, per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente comunque denominate, ed eventuale contribuzione previdenziale dovuta nel caso di redditi superiori a 5.000,00 euro annui;
- indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lett. d, c, e ed f, dell’art. 16, comma 1, del T.U.I.R.), assoggettabili a tassazione separata;
- provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
- provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenute d’imposta;
- compensi per l’avviamento commerciale;
- proventi delle obbligazioni, accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d’investimento e prestiti fruttiferi concessi da persone fisiche;
- proventi corrisposti in relazione a premi e vincite;
- compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo, residenti o non residenti, senza applicazione della ritenuta d’acconto:
– che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, prevista dall’art. 27 del D.L. 98 del 2011; – soggetti minimi forfetari di cui all’art. 1 della Legge 190/2014; – ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28/1/2009 n. 2; – redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che tra-sferiscono la residenza nel territorio dello stato – in applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
I codici tributo maggiormente utilizzati per il versamento delle ritenute operate sulle fattispecie sopra elencate sono i seguenti: 1031, 1035 e 1040. Per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione di euro 100,00. La sanzione è applicata in deroga all’art. 12 del D. Lgs. 472/98 e, pertanto, senza la possibilità di applicazione del cosiddetto “cumulo giuridico” in caso di violazioni multiple. Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non viene applicata se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro 5 giorni dalla scadenza (21 marzo 2021). Qualora intendiate affidare l’elaborazione della Certificazione Unica allo scrivente Studio, a cui seguirà anche l’elaborazione del mod. 770 semplificato nella modalità eventualmente prevista dalla normativa, vorrete, cortesemente, far pervenire, entro il termine del 29 gennaio 2021, la seguente documentazione in fotocopia, relativa a somme erogate nell’anno 2020: - fatture/ricevute per somme soggette a ritenuta, con il relativo mod. F24;
- fatture/ricevute per somme non soggette a ritenuta ma comprese nelle fattispecie elencate in precedente paragrafo, come ad esempio quelle emesse da percipienti in regime forfetario;
- certificato di residenza del lavoratore autonomo estero percipiente i compensi, estratto della Convenzione contro le doppie imposizioni del singolo caso specifico ed eventuale documentazione attestante i requisiti in caso di non applicabilità della ritenuta.
Lo Studio provvederà: - al ritorno al vostro referente, entro il 10 marzo 2021, dei mod. Certificazione Unica 2021 in formato .pdf tramite e-mail o altro supporto informatico, per la consegna diretta da parte vostra ai percipienti/sostituiti;
- alla presentazione telematica dei mod. Certificazione Unica 2021 all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021.
La persona di riferimento all’interno dello Studio è la Sig.ra Caffagni Catia, e-mail: c.caffagni@studiomorandi.it, alla quale Vorrete, cortesemente, riferire quanto prima anche il caso in cui non sussistano i presupposti per la presentazione della Certificazione Unica lavoratori autonomi, provvigioni e redditi diversi o provvediate direttamente o tramite terzi all’adempimento. . |