Cassa integrazione in deroga

Nell’ambito dei primi provvedimenti adottati per ridurre gli impatti negativi del Coronavirus sul mondo del lavoro, si evidenzia che, in data 6 marzo 2020, la Regione Emilia-Romagna e le Parti Sociali regionali hanno sottoscritto un accordo (in avanti l’“Accordo” – v. allegato) finalizzato a consentire l’accesso alla Cassa integrazione in deroga (CIGd) ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dai normali ammortizzatori sociali.

Per la concreta ed effettiva attuazione dell’Accordo si renderà necessario un apposito provvedimento, che l’Agenzia regionale per il Lavoro adotterà a seguito di un confronto con l’INPS nazionale e con le rappresentanze datoriali e sindacali a livello regionale (ad ogni modo, un eventuale ritardo nell’adozione di tale provvedimento operativo non determinerà ricadute negative sulle imprese interessate, dato che la CIGd decorre retroattivamente dal 23 febbraio 2020, come più avanti evidenziato).
Di seguito si illustrano le caratteristiche di tale ammortizzatore sociale come descritto nell’Accordo:

  • possono accedere alla CIG in deroga tutti i datori di lavoro privati quanto alle unità produttive o operative situate nella Regione, a beneficio dei lavoratori ivi operanti, laddove si sia verificata una sospensione o riduzione di orario a seguito delle ordinanze emesse dalle autorità di pubblica sicurezza. Ciò vale anche per le imprese con unità produttive esterne all’Emilia-Romagna, situate in altre Regioni diverse da Lombardia e Veneto, limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Emilia-Romagna che abbiano subito restrizioni di carattere sanitario;
  • la durata dell’integrazione è di 1 mese a decorrere dal 23 febbraio 2020 avendo, quindi (ricorrendone le condizioni), effetto retroattivo;
  • possono accedere unicamente i datori che non hanno la possibilità, nel concreto, di utilizzare altri ammortizzatori (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale), ivi compresa l’ipotesi che ne abbiano usufruito nei limiti massimi previsti (ad esempio, relativamente al quinquennio o al biennio mobile);
  • l’Istituto eroga le prestazioni, entro il limite di spesa, attraverso la modalità del pagamento diretto;
  • la disposizione “copre” tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna eccezione, in forza alla data del 23 febbraio 2020, ivi compresi coloro che non hanno maturato il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale;
  • per usufruirne i datori di lavoro debbono sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, finalizzato alla certificazione dello stato di difficoltà. Successivamente, sarà necessario presentare l’istanza attraverso il sistema reso disponibile dall’Agenzia Regionale per il Lavoro, allegando sia l’accordo che un modello di autocertificazione messo a disposizione dall’Agenzia in relazione ai requisiti di accesso.

La modulistica da ultimo citata è in corso di predisposizione e sarà, a breve, pubblicata nella sezione informativa del sito dell’Agenzia Regionale “Come fare per” dedicata ai cittadini.

Per eventuali chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento dell’Area GES.

 

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