Benefit auto in uso promiscuo

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, ai commi 632-633 dell’art. 1, importanti novità con riguardo alla determinazione del valore della retribuzione in natura (in seguito “fringe benefit”) derivante dalla concessione di auto aziendali in uso ai dipendenti.

Infatti, con effetto dai nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2020, il calcolo dei fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti andrà differenziato in ragione della tipologia di veicolo, con conseguente riflesso sul carico contributivo del datore di lavoro e del lavoratore nonchè sulla tassazione in capo a quest’ultimo.

La tipologia del veicolo potrà risultare favorevole – in presenza di bassa emissione di anidride carbonica – ovvero comportare penalizzazioni per i veicoli più inquinanti.

In conseguenza delle disposizioni della legge di Bilancio 2020 sopra citate:

  • ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al 31 dicembre 2019, la quale prevede la determinazione del fringe benefit in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI;
  • ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, per la determinazione del fringe benefit saranno applicate le seguenti percentuali all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale (invariata):

1) dal 1° luglio al 31 dicembre 2020:

  • 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
  • 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
  • 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km;

2) dal 1° gennaio 2021:

  • 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
  • 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
  • 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Con l’occasione, si ricorda che la concessione di un’autovettura ad uso promiscuo ad un lavoratore deve essere comprovata da specifico contratto sottoscritto tra le parti al quale si consiglia l’attribuzione di data certa.

Si suggerisce di verificare i contratti in essere e di provvedere ad una nuova sottoscrizione con data certa entro il 30 giugno 2020 di quelli per i quali erano state previste scadenze.

Per eventuali chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento dell’Area GES.

 

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