ASSEMBLEE SOCIETARIE – Le principali novità per le assemblee a distanza

È stata prorogata al 30 settembre 2026 la possibilità di svolgere assemblee con mezzi di audiovideo – conferenza
L’art 4 c. 11 del D.L. 200/2025 ha infatti prorogato il contenuto del D.L. 18/2020 con riferimento, in particolare, allo svolgimento di assemblee societarie tramite strumenti telematici.

Assenza di espressa previsione statutaria

La proroga consente lo svolgimento delle assemblee a distanza anche in mancanza di una specifica clausola statutaria:

  • per le S.r.l., in via ordinaria e salvo espresso divieto statutario, le assemblee possono svolgersi a distanza anche senza una specifica previsione statutaria;
  • per le S.p.A., la normativa prorogata introduce una deroga alla normativa ordinaria, consentendo lo svolgimento delle assemblee a distanza anche in assenza di una espressa previsione statutaria. Nel caso in cui la società intendesse continuare a svolgere assemblee con modalità telematiche, oltre il termine della proroga, sarà necessario integrare lo statuto societario.

La disposizione risulta applicabile per analogia anche agli altri organi sociali, purché lo statuto contenga una clausola generale conforme agli artt. 2388, c. 1 e 2404, c. 1 c.c., che consentono la partecipazione con mezzi telematici.

Contenuto dell’avviso di convocazione

L’avviso di convocazione dell’assemblea deve specificare:

  • se l’assemblea si svolgerà esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione; in tal caso sarà possibile non indicare un luogo fisico per lo svolgimento dell’assemblea;
  • se è prevista la possibilità di esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza;
  • se, in caso di assemblea mista (in presenza e da remoto), alcuni partecipanti possano intervenire mediante mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi è necessario che il segretario sia fisicamente presente nel luogo di svolgimento dell’assemblea.

Mezzi di telecomunicazione utilizzabili

La società può scegliere liberamente quali mezzi telematici utilizzare, purché garantiscano:

  • la corretta identificazione dei partecipanti;
  • la loro partecipazione effettiva alla discussione;
  • il pieno esercizio del diritto di voto.

Questi requisiti non costituiscono mere indicazioni operative, ma condizioni essenziali per la validità dell’assemblea. Il loro mancato rispetto può, infatti, incidere sulla validità delle deliberazioni assunte.

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