1. OGGETTO E DECORRENZA. Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 (d’ora innanzi più semplicemente anche il “Decreto“) ha istituito l’Assegno Unico Universale per i figli a carico (di seguito anche “AUU“), che rappresenta un beneficio economico da erogarsi a favore delle famiglie su base mensile. Al momento della registrazione della nascita del figlio, l’ufficiale di stato civile informa i genitori della possibilità di richiedere l’AUU. Figli a carico: si considerano tali quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini del calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). In assenza di ISEE il nucleo familiare è rappresentato da quanto risulta dalle autodichiarazioni inserite nella domanda ex art. 46 DPR 445/2000. Decorrenza: il nuovo AUU avrà decorrenza a partire dal 1° marzo 2022. 2. SOGGETTI BENEFICIARI. L’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari con figli secondo la seguente modalità: - per ciascun figlio minorenne a carico a partire dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21° anno di età purchè ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore ad 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato ed in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio disabile a carico senza limiti di età.
3. REQUISITI DEL RICHIEDENTE (art. 3 del Decreto). L’AUU è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro (autonomo, subordinato ecc.), dei seguenti requisiti: - sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
4. MISURA DELL’AUU (artt. 4 e 5 del Decreto). L’Assegno Unico spetta in base ai limiti di reddito ed agli importi stabiliti dalla Tabella 1 allegata al Decreto mediante Comunicazione di Avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 1 del 3 gennaio 2022. Importo “base” mensile 1. per ciascun figlio minorenne a carico: - con ISEE pari o inferiore a 15.000: euro 175 euro mensili;
- con ISEE superiore a 15.000 euro e fino a 40.000 euro: riduzione graduale dell’importo mensile fino a raggiungere il valore minimo di 50 euro mensili;
- con ISEE superiore a 40.000 euro: l’importo rimane costante (50 euro).
2. per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21° anno: - con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro: 85 euro mensili;
- con ISEE superiore a 15.000 euro e fino a 40.000 euro: riduzione graduale dell’importo mensile fino a raggiungere il valore minimo di 25 euro mensili;
- con ISEE superiore a 40.000 euro: l’importo rimane costante (25 euro).
3. per ciascun figlio con disabilità a carico dal compimento del 21° anno: - con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro: 85 euro mensili;
- con ISEE superiore a 15.000 euro e fino a 40.000 euro: riduzione graduale dell’importo mensile fino a raggiungere il valore minimo di 25 euro mensili;
- con ISEE superiore a 40.000 euro: l’importo rimane costante (25 euro).
Maggiorazioni all’importo “base” 4. per ciascun figlio a carico successivo al secondo sono previste le seguenti maggiorazioni mensili: - con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro: 85 euro mensili;
- con ISEE superiore a 15.000 euro e fino a 40.000 euro: riduzione graduale dell’importo mensile fino a raggiungere il valore minimo di 15 euro mensili;
- con ISEE superiore a 40.000 euro: l’importo rimane costante (15 euro);
5. per ciascun figlio minorenne a carico con disabilità sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, sono previste le seguenti maggiorazioni mensili: - in caso di non autosufficienza: 105 euro mensili;
- in caso di grave disabilità: 95 euro mensili;
- in caso di disabilità media: 85 euro mensili;
6. per ciascun figlio a carico maggiorenne con disabilità fino al compimento del 21° anno è prevista una maggiorazione mensile pari ad 80 euro; 7. per ciascun figlio di madre di età inferiore a 21 anni: è prevista una maggiorazione mensile pari a 20 euro; 8. per ciascun figlio minore di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione mensile: - con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro: 30 euro mensili;
- con ISEE superiore a 15.000 euro e fino a 40.000 euro: riduzione graduale dell’importo mensile fino ad annullarsi;
- con ISEE superiore a 40.000 euro: zero;
9. per ciascun nucleo familiare con 4 o più figli è prevista una maggiorazione forfetaria mensile pari a 100 euro. Maggiorazione transitoria Per le prime tre annualità di applicazione dell’AUU (1° marzo 2022 – 28 febbraio 2025) è prevista una maggiorazione mensile riconosciuta in presenza di entrambe le seguenti condizioni: - valore dell’ISEE del nucleo del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- nel corso dell’anno 2021
- effettiva percezione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF);
- presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
La maggiorazione è determinata in misura pari alla somma dell’ammontare mensile della “componente familiare” e dell’ammontare mensile della “componente fiscale” al netto dell’ammontare mensile dell’AUU determinato secondo le modalità descritte nei paragrafi “Importo “base” mensile” e “Maggiorazioni all’importo “base””. - Per “componente familiare” si intende:
- per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al Decreto;
- per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al Decreto.
- Per “componente fiscale” si intende:
- nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al Decreto, per ciascun genitore;
- negli altri casi, l’importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D (allegata successivamente al Decreto mediante Comunicazione di Avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 1 del 3 gennaio 2022).
Ai fini del riconoscimento degli importi indicati dalle tabelle A, B, C e D: - vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;
- va considerato l’indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall’art. 4 del DPCM n. 159/2013, per le tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto, valida ai fini del calcolo dell’ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le tabelle C e D.
5. VALORI ISEE. I valori della Tabella 1 (importo dell’AUU e soglie ISEE) sono adeguati annualmente in base alle variazioni del costo della vita. 6. ASSENZA DELL’ISEE. In caso di mancanza del valore dell’ISEE nella domanda di AUU, i suddetti importi spettano con riferimento ai valori minimi. 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO (artt. 6 e 7 del Decreto e Messaggio INPS 4748/2021). Presentazione della domanda La domanda per il riconoscimento dell’AUU è presentata annualmente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, a partire dal mese di gennaio ed ha validità dal 1° marzo dell’anno di presentazione al 28 febbraio dell’anno successivo. La domanda può essere presentata utilizzando i consueti canali: - portale web, con SPID del richiedente;
- Contact Center Integrato, al numero verde 803.164 (06 164.164 da cell.);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Soggetto che presenta la domanda - La domanda è presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, una volta sola per ogni anno di gestione con l’indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. E’ possibile, in caso di nuove nascite, modificare la composizione del nucleo familiare entro 120 giorni.
- La domanda può essere presentata dai figli maggiorenni in sostituzione dei genitori, che possono chiedere l’erogazione diretta della quota di AUU a loro spettante.
Decorrenza dell’AUU L’AUU è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto, con effetto retroattivo, a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda. Modalità di erogazione dell’AUU L’AUU è erogato per intero al genitore richiedente oppure ripartito al 50% fra i due genitori (anche con una richiesta successiva alla presentazione della domanda). L’AUU viene erogato direttamente dall’INPS al richiedente attraverso una delle seguenti modalità: - accredito su IBAN intestato/cointestato al richiedente legato ad un conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del D.L. n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza. Ai percettori di Reddito di Cittadinanza l’INPS eroga direttamente l’importo dell’AUU.
Sul Portale INPS, al link https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore è presente un simulatore che riporta, a livello indicativo, l’importo di AUU potenzialmente spettante per i figli a carico del nucleo familiare interessato. 8. PROROGA DELL’ASSEGNO UNICO TEMPORANEO E DELLA MAGGIORAZIONE ANF. Vengono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 le disposizioni in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare. Le modalità di riconoscimento dell’assegno “ponte” rimangono le stesse di cui agli articoli 1-4 del D.L. n. 79/2021. 9. NEUTRALITA’ FISCALE. In base a quanto stabilito dall’art. 8 del Decreto, l’AUU non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. 10. MISURE ABROGATE O MODIFICATE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’AUU. Vengono abrogate le seguenti misure: - dal 1° gennaio 2022
- Premio nascita;
- Fondo sostegno alla natalità;
- dal 1° marzo 2022
- ANF per nuclei familiari con almeno 3 figli minori;
- ANF per nuclei familiari con figli. Rimane in vigore l’ANF per nuclei senza figli;
- Detrazioni fiscali per figli a carico sino al compimento del 21° anno. Restano in vigore le detrazioni fiscali per i figli di età pari o superiore a 21 anni, per il coniuge e per gli altri familiari a carico.
Per eventuali chiarimenti potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento dell’Area GES. |