Dal 1° luglio 2021 – e con effetto sino al 31 dicembre 2021 – sono divenute operative due importanti novità per le imprese ed i professionisti in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro.
Si tratta, nello specifico:
- della disciplina transitoria del nuovo assegno temporaneo per i figli minori a carico;
- della maggiorazione degli importi erogati a titolo di assegno nucleo familiare.
Entrambe le misure in esame sono state introdotte dal D.L. 8 giugno 2021, n. 79 (di seguito il “Decreto“) con l’obiettivo di sostenere la genitorialità, in attesa dell’adozione dei decreti attuativi sull’assegno unico ed universale.
Di seguito si riporta una sintesi dei relativi contenuti.
- Assegno temporaneo per figli minori
La misura in discorso viene introdotta a favore dei nuclei familiari con figli minori non beneficiari degli ANF.
Tra i destinatari vi sono, quindi, i lavoratori autonomi nonchè tutti quei soggetti il cui reddito del nucleo familiare non risulti formato da redditi da lavoro dipendente per almeno il 70%.
L’importo dell’assegno sarà riproporzionato in base all’ISEE presentato dal cittadino al momento della richiesta. Nello specifico:
- in caso di ISEE fino a 7.000 euro vi sarà l’erogazione di 167,5 euro o 217,8 euro per nuclei familiari composti rispettivamente da uno o due figli o per nuclei familiari più numerosi;
- diversamente, in caso di ISEE pari a 50.000 euro l’integrazione non verrà corrisposta.
Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda, il richiedente potrà utilizzare il portale dedicato presente sul sito dell’Istituto (se munito di PIN INPS) o far riferimento ad un patronato/Contact center INPS. Il relativo pagamento verrà effettuato direttamente dall’istituto tramite accredito su IBAN o mediante bonifico domiciliato e pertanto nulla verrà anticipato in merito dal datore di lavoro.
Il soggetto beneficiario dell’assegno temporaneo per figli minori potrà altresì accedere a tutte le altre misure in vigore fino al 31 dicembre 2021 (assegno di natalità, bonus bebè, fondo di sostegno alla natalità, ecc.) ma sarà escluso dalla fruizione dell’assegno per il nucleo familiare.
In merito preme, da ultimo, precisare che:
- per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 verranno corrisposti anche gli arretrati a partire dal mese di luglio 2021; mentre
- le richieste inoltrate dal 1° ottobre 2021 (e sino al 31 dicembre 2021) verranno evase a partire dal mese di presentazione della domanda.
- Maggiorazione per l’assegno familiare, conseguente a precedente istanza già autorizzata
Per gli aventi già diritto, per accoglimento di precedente istanza, all’assegno per il nucleo familiare, invece, è stato previsto un aumento delle quote. Più specificamente:
- i nuclei familiari aventi fino a 2 figli otterranno una maggiorazione pari ad euro 37,50 per ciascun figlio;
- per i nuclei familiari aventi almeno 3 figli, invece, la maggiorazione è pari ad euro 55,00 per ciascun figlio.
Gli aumenti verranno apportati automaticamente dall’INPS, che metterà a disposizione del datore di lavoro il file con i nuovi importi autorizzati da liquidare in busta paga.