Con la Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo in merito all’applicazione dell’art. 124 del Decreto n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio” – di seguito il “Decreto“). Il Decreto ha previsto, a decorrere dal 19 maggio 2020, una modifica alla Tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. 633/72, secondo cui: - sono soggette all’aliquota IVA del 5% le cessioni dei beni previsti dall’art. 124, comma 1, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, destinati al contrasto, gestione e contenimento del Covid-19;
- in via transitoria e sino al 31 dicembre 2020, alle stesse cessioni viene riconosciuta un’agevolazione, consistente nell’introduzione di un regime di esenzione da IVA che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente, né influenza il calcolo del pro-rata di cui all’art. 19-bis del DPR 633/1972.
Si tratta di beni ritenuti necessari per contrastare il diffondersi del Covid-19 e delle pandemie in genere, destinati alla cura delle persone affette da questi virus ed alla protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario. Pertanto, al fine di usufruire del regime di maggior favore, le cessioni dei beni oggetto della disposizione devono rispettare detta finalità sanitaria che, tenuto conto della natura dei beni elencati al comma 1 dell’art. 124, si ritiene rispettata nella generalità dei casi, anche se non si esclude che alcuni beni possano prestarsi ad usi ed impieghi diversi. L’Agenzia delle Entrate cita, ad esempio, le soluzioni idroalcoliche, che possono essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari e, in tali casi, la relativa cessione non potrà usufruire del regime di favore di cui all’art. 124. La finalità della cessione è in genere desumibile dall’acquirente e dal suo settore di attività. L’elenco dei beni di cui al comma 1 dell’art. 124 ha natura tassativa e non esemplificativa; in tal senso si è anche espressa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito “ADM”) con la Circolare n. 12/D del 30 maggio 2020 nella quale, ai fini dell’importazione dei beni in commento, ha anche individuato i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione. In proposito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “i beni agevolabili ai sensi dell’art. 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici doganali di cui alla Circolare n. 12/2020 dell’ADM. Quest’ultima infatti antepone “ex” alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento. Per “ex” si intende in sostanza “una parte di” e pertanto occorre individuare all’interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’art. 124.” Il medesimo regime di esenzione si applica, oltre che alle cessioni nazionali e alle importazioni, anche gli acquisti intracomunitari di beni. Ne emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio, nel senso che è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione. Dal punto di vista oggettivo, fermo restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni di cui al comma 1 dell’art. 124, il trattamento IVA di favore riguarda sia le cessioni a titolo oneroso che quelle gratuite, nonché le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili. La norma agevolativa potrebbe, inoltre, sovrapporsi ad altre disposizioni che prevedono analoghe o simili discipline. Un esempio riguarda le cessioni gratuite di beni effettuate a favore dei soggetti indicati all’art. 10, primo comma, n. 12 del Dpr 633/72 (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita’ di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS), per le quali non è consentita la detrazione dell’imposta assolta sul loro acquisto, ma, in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 124 del Decreto, se la donazione ha per oggetto uno o più beni indicati al comma 1, si applica il trattamento IVA ivi previsto. Pertanto anche la cessione gratuita a favore di tali soggetti, ove effettuata entro il 31 dicembre 2020, sarà esente e senza pregiudizio al diritto alla detrazione in capo al cedente. Se effettuata a partire dal 1° gennaio 2021, sarà invece soggetta all’ordinario regime di esenzione di cui al citato art. 10, primo comma, n. 12), ai sensi del quale al cedente non è attribuito il diritto alla detrazione dell’IVA. Si riporta una sintesi di alcune risposte di maggior interesse fornite dall’AE, rimandando per ulteriori approfondimenti al documento allegato. Termometri e termoscanner Il Ministero della salute ha fornito all’AE indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’art. 124. In particolare, rientrano nella definizione di termometri “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto, anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime IVA agevolato. Detergenti disinfettanti per mani Rientrano nella definizione solo i prodotti per le mani con potere disinfettante che contengono biocidi (BPR) o i presidi medici chirurgici (PMC) autorizzati dal Ministero della salute o dall’ISS. Questi prodotti non vanno confusi con i comuni igienizzanti per le mani, esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124, per i quali, al pari dei detergenti, non è prevista alcuna autorizzazione, essendo sufficiente la conformità alle normative in materia di detergenti o di cosmesi. Posto che trattasi di prodotti soggetti alla preventiva autorizzazione dell’autorità competente (in genere, il Ministero della salute), in assenza di questa autorizzazione o nelle more della stessa la relativa cessione non potrà beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 124, comma 2 o “ a regime” dell’aliquota IVA del 5 per cento. Mascherine Solo le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124, a prescindere dall’uso ospedaliero delle stesse. Per il Ministero della salute e l’ISS, infatti, solo queste tipologie di protezione costituiscono idonei strumenti di prevenzione contro i virus quali il COVID-19 o la Sars, a condizione che siano validamente certificate come dispositivo medico (DM) o dispositivo di protezione individuale (DPI). Le mascherine agevolate sono quelle che rispettano i criteri di sicurezza (UNI EN 14683:2019 e UNI EN 149:2009), anche se autorizzate in deroga dall’ ISS o da INAIL Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate (quali ad esempio le mascherine in tessuto per uso igienico non sanitario) e prodotta senza il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norme comunitarie (i.e. UNI EN 14683:2019 e UNI EN 149:2009), non può beneficiare del trattamento IVA previsto dall’articolo 124. Sono comprese nell’agevolazione le mascherine riutilizzabili e i relativi filtri a condizione che abbiano le caratteristiche tecniche previste e le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina, in quanto ne definiscono le caratteristiche filtranti e di sicurezza, a poco o nulla rilevando il relativo supporto, che assurge ad elemento accessorio. Dispenser a muro per disinfettanti L’agevolazione riguarda i distributori di disinfettanti che presentano elementi di ancoraggio e fissità (ad esempio, al terreno o a muro), anche se non utilizzabili in termini generali unicamente per disinfettanti. Pertanto rientrano in questa categoria anche le piantane dotate di sistemi di fissaggio, mentre sono, di contro, escluse tutte le strutture facilmente asportabili. Soluzione idroalcolica in litri Nella nozione di “soluzione idroalcolica in litri” rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come PMC o biocidi, normalmente utilizzati per la pulizia di rilevanti superfici oppure in ambito sanitario. Considerato, inoltre, che secondo l’ISS per la disinfezione delle superfici sono efficaci i PMC e i biocidi a base di etanolo almeno (≥) al 70 per cento, sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124 i PMC e i biocidi con etanolo inferiore alla predetta percentuale. Possono beneficiare del trattamento agevolativo le confezioni il cui contenuto fa riferimento al litro come unità di misura, vendute anche con quantità inferiori o superiori al litro. Le cessioni devono avere finalità sanitaria, mentre sono escluse quelle per finalità cosmetiche o alimentari. Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie Sono compresi quei beni che possiedono le caratteristiche idonee a garantire la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus (DPI o DM). I predetti articoli sono definiti nel rapporto ISS Covid-19 n. 2/2020. Possono acquistare tale tipologia di abbigliamento, usufruendo dell’agevolazione, anche gli operatori obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Ventilazione dei corrispettivi I soggetti che applicano il meccanismo della ventilazione devono espungere dal totale globale dei corrispettivi la quota degli stessi che si ritiene riconducibile alle cessioni dei beni di cui all’art. 124, comma 1, del Decreto e sui quali non è stata applicata l’IVA. Compilazione LIPE e dichiarazione IVA annuale Le operazioni relative ai beni elencati nell’art. 124, comma 1 sono da riportare nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA secondo le seguenti modalità: - il cedente indica l’ammontare delle cessioni nel rigo VP2;
- il cessionario indica l’ammontare degli acquisti nel rigo VP3.
Per la dichiarazione IVA annuale, le modalità di compilazione verranno specificate nelle istruzioni al modello 2021. Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione IVA. |