A decorrere dal 27 ottobre 2019 (e, dunque, a regime), per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i medesimi requisiti (ossia gli stessi soggetti che hanno beneficiato della proroga al 30 settembre 2019 del termine di versamento degli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi), i versamenti di acconto dell’Irpef e dell’Ires, nonché quelli relativi all’Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la 1° rata di acconto, con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. Restano invariati i termini di versamento e i metodi di calcolo.
In considerazione della recente pubblicazione del D.L. 124/19 che ha modificato la suddetta percentuale dell’acconto di novembre dal 60% al 50%, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 12 novembre 2019, n. 93/E, ha fornito alcune indicazioni di indirizzo sulle modalità di calcolo da applicare.
Più in particolare, la modifica normativa si applica ai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019. Si tratta dei contribuenti che, contestualmente: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Ricorrendo tali condizioni, la novità si applica anche ai contribuenti che: applicano il regime forfetario agevolato; il regime dei minimi; determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.
La rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente, anche: all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari; alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, dunque, la seconda rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50%, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40%; quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.
Nessun ricalcolo della prima rata di acconto deve essere effettuato per i soggetti che hanno già versato o per quelli che aderendo alla proroga hanno rinviato i versamenti (tutti mantengono il calcolo della prima rata al 40%).
Nessuna modifica deve essere effettuata nella compilazione del modello redditi relativamente al Rigo RN62 (per Redditi PF) che manterrà i valori degli acconti calcolati al 40% e al 60%.
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