Il contribuente deve attribuire particolare importanza alla gestione delle verifiche e, segnatamente, alle verifiche di carattere tributario.
Da un lato, infatti, rilevano gli obblighi di collaborazione cui il contribuente, anche tramite i propri collaboratori, deve ottemperare e che discendono da fonti normative che attribuiscono poteri ispettivi ad organi della pubblica amministrazione per il rispetto degli adempimenti tributari.
Si deve, pertanto, essere pronti a mettere a disposizione il materiale oggetto di verifica e, in generale, ci si dovrà comportare correttamente e lealmente nei confronti degli organi ispettivi evitando forme di ostacolo alle attività di verifica che potrebbero assumere connotati anche di responsabilità penale.
D’altro lato, il contribuente, ed i propri collaboratori, deve conoscere i limiti dei poteri ispettivi e la natura degli accertamenti che vengono svolti. Ciò al fine di tutelarsi da conseguenze negative che potrebbero derivare da dichiarazioni errate o da comportamenti che, pure in buona fede, potrebbero essere interpretati come sintomatici di irregolarità anche laddove non si tratti di irregolarità.
Così, ad esempio, il contribuente deve essere consapevole che:
- la verifica fiscale essenzialmente è una verifica documentale e non si deve tradurre in un “libero interrogatorio”. Fanno eccezione i casi in cui la verifica avvenga su incarico dell’autorità giudiziaria nel contesto di indagini penali ma, in tali situazioni, al contribuente viene riconosciuto il diritto a nominare un proprio difensore di fiducia prima di essere richiesto di fornire dichiarazioni;
- risulta necessario evitare risposte estemporanee ad eventuali richieste dei verbalizzanti ed evitare di rendere – senza la necessaria preventiva ponderazione – dichiarazioni di ammissione di errori o anomalie che possano apparire tali da una prima ricostruzione, anche nei casi in cui ciò dovesse apparire palese nel contraddittorio con i verbalizzanti. Il presidio degli adempimenti tributari è, infatti, materia alquanto complessa e articolata che soggiace alla necessità di applicare centinaia di normative che sono continuamente soggette ad interpretazioni dottrinali ed interventi giurisprudenziali. Non è ragionevolmente ipotizzabile che il contribuente intervenga su problematiche fiscali, che normalmente riguardano un periodo antecedente a quello oggetto di verifica di due o tre anni, senza aver previamente consultato il proprio consulente fiscale e le persone che, professionalmente, si sono occupate della problematica in esame;
- il procedimento di verifica fiscale non deve assumere la natura di un contraddittorio ai fini dell’accertamento. Al contribuente, infatti, sono assegnati una serie di diritti che, in primis, sono rappresentati dalla possibilità di produrre le proprie osservazioni rispetto alle risultanze della verifica nei 60 giorni successivi alla redazione del processo conclusivo di verifica. Per questo motivo normalmente non è opportuno che il contribuente renda proprie e spontanee dichiarazioni ogni volta in cui i verbalizzanti sollevano delle criticità. Le osservazioni del contribuente possono essere rese in un momento successivo e con il necessario approfondimento.
Fermo restando quanto sopra occorre altresì considerare che al verbale redatto in sede di verifica viene riconosciuta fede privilegiata dall’art. 2700 c.c. che recita: “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
In sede di sottoscrizione dei verbali (anche giornalieri) di verifica, si deve porre attenzione non tanto alle eventuali criticità di merito sollevate dai verbalizzanti quanto ai seguenti aspetti:
- che le eventuali dichiarazioni di parte siano riportate correttamente e fedelmente pretendendo, laddove così non fosse, che le stesse vengano riportate nel loro effettivo e completo contenuto letterale;
- che i fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti o dagli stessi compiuti siano descritti correttamente e fedelmente. A titolo esemplificativo si pensi al caso dell’inventario redatto dalla Guardia di Finanza in sede di apertura della verifica. Il contribuente dovrà verificare, prima della firma del verbale, che le risultanze dell’inventario siano riportate correttamente perché successivamente la valenza del verbale ex art. 2700 c.c. renderebbe alquanto difficile dimostrarne l’infedeltà.
Il comportamento di cui sopra è volto a garantire che (i) la verifica si svolga con la massima serenità possibile nell’interesse anche dei verbalizzanti che non si troveranno a dover continuamente interloquire con il contribuente durante le fasi di constatazione ed approfondimento della realtà aziendale e (ii) il contribuente possa esercitare efficacemente i propri diritti di difesa e tutela del patrimonio aziendale davanti ad eventuali pretese illegittime.
Si trasmette in allegato una procedura che regolamenta il comportamento degli addetti in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali.
Per l’assistenza del caso potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione del bilancio o conto economico.