1. PREMESSA. L’art. 1, comma 1103, della legge n. 178/2020 ha modificato l’art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127/2015 relativamente alla modalità di trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. “esterometro”). In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 (termine differito in sede di conversione del D.L. n. 146/2021), la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato xml della fattura elettronica con termini differenziati per le operazioni attive e passive. La comunicazione resta facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite SdI. Con Provvedimento n. 293384 del 28 ottobre 2021 sono state adeguate le specifiche tecniche (di cui v. allegato) per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui al precedente Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. 2. OPERAZIONI ATTIVE VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI. La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, indicando il codice convenzionale a sette “x” nell’elemento “Codicedestinatario”. In generale la fattura è emessa, come da riepilogo riportato nella tabella allegata:
3. OPERAZIONI PASSIVE DA SOGGETTI NON RESIDENTI. Per le operazioni ricevute dai soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei dati è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Si utilizzano, a tal fine, i nuovi tipi documento già introdotti dal 1° gennaio 2021 per l’invio opzionale al SdI delle integrazioni effettuate o autofatture emesse dal cessionario/committente nazionale, relativamente alle fatture passive ricevute da soggetti non residenti Ue o extraUE, per evitare l’obbligo di presentazione dell’esterometro:
Nel campo “Data” del file xml sono da riportare la data di ricevimento della fattura emessa dal soggetto Ue o di effettuazione dell’operazione resa dal soggetto extraUe, secondo quanto riportato nella tabella allegata. Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 16/E/2013, in un’ottica di semplificazione, ha chiarito che, nell’ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto extracomunitario, si deve, comunque, ritenere che la ricezione di un qualunque documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione resa, sia indice dell’ultimazione della prestazione o della maturazione del corrispettivo, e quindi di effettuazione dell’operazione ai fini IVA, con conseguente obbligo di emissione dell’autofattura da parte del committente nazionale. Poiché le specifiche tecniche affermano genericamente che la trasmissione riguarda i “dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia”, si ritiene che, in assenza di precisazioni ufficiali, siano da comunicare con le stesse modalità anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia (es: fatture per prestazioni alberghiere, per somministrazione alimenti e bevande o per rifornimenti di carburante all’estero, acquisti di beni che si trovano all’estero e che non sono destinati ad essere introdotti in Italia). In tal caso le operazioni, da non assoggettare ad imposta nazionale, dovranno riportare il codice Natura N.2.2. Si allega anche la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nella versione 1.5 del 7 luglio 2021 e si rimanda ai documenti allegati per maggiori approfondimenti sulla predisposizione dei documenti TD16-TD17-TD18. 4. SANZIONI. A seguito delle modifiche introdotte, le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni sono previste nella misura di euro 2,00 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400,00 mensili. La sanzione è ridotta a metà, entro il limite di euro 200,00 mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete contattare la vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione Iva. |
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